Il divorzio non esclude la possibilità di ottenere la pensione di reversibilità. Una sentenza della Cassazione definisce i termini.
Si definisce pensione di reversibilità il trattamento pensionistico erogato ai superstiti di un pensionato INPS deceduto. Per ottenere la misura occorre rispettare determinati requisiti reddituali che vengono modificati ogni anno e soddisfare altre condizioni.

Quando il pensionato muore i familiari superstiti possono fare domanda di pensione di reversibilità. Questa avrà un importo diverso in base al grado di parentela del beneficiario e al numero dei superstiti. Ricevono il trattamento il coniuge e i figli del deceduto nonché i genitori, le sorelle e i fratelli a carico del de cuius al momento della morte. La quota spettante verrà decurtata superando determinati limiti reddituali.
Nel 2025 il 100% dell’importo si ottiene solo se si ha un reddito entro 23.579,22 euro, poi scende del 25% fino a 31.438,96 euro di reddito e del 40% rimanendo entro i 39.298,70 euro. oltre questa cifra l’assegno verrà tagliato del 50%. Una puntualizzazione importante, tali limiti non sono considerati se fanno parte del nucleo minori, studenti o persone inabili. Tra i beneficiari della pensione di reversibilità, poi, occorre considerare anche l’ex coniuge legalmente separato o divorziato.
Divorzio e reversibilità, quando è concesso il trattamento
La Corte Costituzionale ha ampliato la platea dei beneficiari della pensione di reversibilità coinvolgendo i nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e a carico del defunto prima del decesso e l’ex coniuge divorziato (ordinanza numero 5839 marzo 2025). Condizioni necessarie per godere del diritto di una quota della pensione di reversibilità è essere titolare di un assegno divorzile stabilito dal Giudice durante la sentenza di divorzio e non essere convolato nuovamente a nozze. Entrambi i requisiti andranno soddisfatti per ricevere il trattamento economico.

Da sottolineare come la reversibilità spetti all’ex coniuge – se i requisiti sono soddisfatti – anche in presenza di un coniuge superstite. La quota spettante ad ogni beneficiario verrà stabilita dal Giudice tenendo conto della situazione, delle circostanze familiari e del reddito delle parti interessate. La ripartizione del trattamento, comunque, non è mai automatica ma legata a determinate variabili.
Se l’ex coniuge e il coniuge superstite avessero diritto entrambi alla reversibilità allora per calcolare l’imposto spettante ad ognuno dei due si considererà il criterio legale della durata dei matrimoni più altri elementi connessi alla finalità solidaristica dell’istituto e identificati dalla Giurisprudenza come l’entità dell’assegno riconosciuto all’ex coniuge, la convivenza pre-matrimoniale e le condizioni economiche in cui versano le parti.
Anche la presenza dei figli sarà una variabile considerata dal Giudice nella ripartizione delle quote di reversibilità. Come ultima puntualizzazione, la Cassazione ha ribadito che la quota di reversibilità disposta per l’ex coniuge non debba necessariamente coincidere con l’importo dell’assegno divorzile percepito fino al decesso del pensionato INPS né vige un limite massimo insuperabile. Sarà il Tribunale ordinario a stabilire caso per caso le quote spettanti.