Tra diritti e obblighi capiamo come ci si deve comportare quando la Polizia Stradale vuole fare l’alcoltest.
Il nuovo Codice della Strada ha introdotto novità sui limiti di alcol alla guida nel 2025 inasprendo le misure già attive. Lo scopo è cercare di ridurre il numero di sinistri facendo leva su deterrenti come pene più severe per chi viola la normativa.

L’Articolo del Codice della Strada numero 186 stabilisce che con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l sono previste sanzioni amministrative e sospensione della patente, da 0,8 a 1,5 g/l scattano multe più alte, sospensione prolungata della patente e possibilità di arresto mentre oltre 1,5 g/l si applicano sanzioni penali con ritiro della patente e confisca del veicolo.
Regole più dure per i neopatentati dato che il limite alcolemico resta fisso a zero. In caso di violazioni scatta l’obbligo all’uso dei dispositivi alcolock. Queste le misure 2025 per cercare di evitare che gli automobilisti si mettano al volante ubriachi e senza il pieno possesso delle facoltà mentali legato ad un abuso di alcol. Se la Polizia Stradale ad un posto di blocco chiede di fare l’alcoltest nessuno può rifiutarsi di sottoporsi al controllo ma anche le Autorità hanno un preciso obbligo.
Richiesta di alcoltest al posto di blocco, cosa sapere
Per l’automobilista è obbligatorio sottoporsi all’alcotest qualora la Polizia Stradale lo richiedesse. La Corte di Cassazione con la sentenza 47324 ha condannato una neopatentata che si era rifiutata di soffiare nel dispositivo per il calcolo del tasso alcolemico. Questo anche se le Autorità non hanno informato della possibilità di farsi assistere da un avvocato durante l’alcoltest. Facciamo un passo indietro.

La Polizia Stradale quando richiede l’alcotest ha l’obbligo di avvertire il conducente del veicolo circa l’opportunità di chiamare un difensore prima di sottoporsi a controllo. Ebbene tale obbligo viene meno se l’interessato si rifiuta di fare l’alcoltest. Nella citata sentenza la condanna è scattata dato che la ragazza non ha accettato l’accertamento alcolemico rendendo irrilevante il mancato avviso degli organi di Polizia Stradale sulla facoltà di chiamare un difensore (articolo 114 del codice di procedura penale).
Questa garanzia deve sempre essere adottata quando si ha necessità di procedere con un atto urgente e irripetibile verso un possibile indagato, incluso l’alcoltest per rilevare la guida in stato di ebbrezza potendo avere delle conseguenze penali per il conducente. Se il guidatore dovesse effettuare il test pur con un tasso alcolemico sopra i limiti il risultato non potrebbe essere utilizzato per far scattare le sanzioni e l’eventuale sospensione della patente o l’arresto qualora il diritto al difensore non fosse stato comunicato dalle Forze dell’Ordine. Ribadiamo come tale circostanza vale solo se il conducente accetta di sottoporsi all’alcoltest. In caso di rifiuto le sanzioni verranno applicate.