Multe fino a 3.000 euro e sospensione dell’attività: grossi guai per chi vende il pane fresco

Attenzione al “pane fresco”! Chi usa questa definizione senza rispettare la legge rischia fino a 3.000 euro di multa.

Comprare del pane fresco è un gesto quotidiano, a volte anche quasi automatico. Entriamo in un panificio o in un supermercato, leggiamo un cartello con scritto “appena sfornato” o “pane del giorno” e ci fidiamo. Il pane fresco è da sempre uno degli alimenti più amati e consumati in Italia. Presente ogni giorno sulle nostre tavole, rappresenta tradizione, semplicità e genuinità.

pane in vetrina
Multe fino a 3.000 euro e sospensione dell’attività: grossi guai per chi vende il pane fresco – vegmotors.it

Che sia una croccante baguette, una pagnotta rustica o un filoncino di grano duro, il pane appena sfornato evoca quei profumi familiari di cui non si può fare a meno. Purtroppo, succede che il pane surgelato, precotto o rigenerato nei forni dei supermercati viene spesso presentato come fresco, creando un po’ di confusione nei consumatori.

Le sanzioni previste dalla legge: fino a 3.000 euro di multa per la vendita del pane fresco

Se quel pane non è affatto fresco, oppure se è stato solo riscaldato dopo essere rimasto congelato per giorni, la legge viene in nostro aiuto. Ma quando il pane si può definire fresco? Innanzitutto, deve essere prodotto senza processi di conservazione, come congelamento o surgelazione; ed essere venduto entro 24 ore dalla fine della cottura. Inoltre, non deve contenere additivi conservanti o miglioratori della conservazione, e deve essere realizzato in un processo continuo, quindi senza interruzioni lunghe tra impasto e cottura.

panche che deve essere venduto
Le sanzioni previste dalla legge: fino a 3.000 euro di multa per la vendita del pane fresco – vegmotors.it

La normativa prevede sanzioni da 500 a 3.000 euro per chi utilizza la dicitura pane fresco in modo improprio. Ma anche per chi omette informazioni sull’origine o lavorazione del pane e per chi non separa correttamente i prodotti sugli scaffali – un esempio il pane fresco e pane precotto devono essere esposti lontano l’uno dagli altri. Ed anche per chi non espone le etichette previste dalla legge. In caso di recidiva o violazione grave, è prevista anche la sospensione dell’attività fino a 20 giorni.

Ci sono alcuni obblighi per i panificatori e i punti vendita. Per chi produce o vende pane ha l’obbligo di indicare con chiarezza la tipologia del pane, ovvero se è fresco, conservato o surgelato. Si devono esporre etichette leggibili con ingredienti, data di produzione e tipo di lavorazione. E soprattutto non si devono usare diciture fuorvianti o che possano confondere il consumatore.

La normativa sul pane fresco nasce per soprattutto per tutelare i consumatori da pratiche scorrette; difendere i panificatori artigianali, che lavorano ogni giorno con processi tradizionali; infine, per garantire trasparenza e correttezza nelle informazioni su ciò che mangiamo. Ma esiste in modo per riconoscere il pane fresco? La risposta è sì, ovviamente. La prima domanda da fare è quando stato cotto e se il personale non sa rispondere, forse c’è qualcosa da nascondere.

Bisogna sempre controllare l’etichetta, dove ci sono scritti tutti gli ingredienti, tipo di lavorazione, e se è stato congelato o precotto. Cerca di osservare molto bene anche il colore e la consistenza: il pane precotto, infatti, ha spesso un colore più omogeneo e si indurisce più velocemente.

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